Diritti del malato

Interviste ad oncologi, urologi, radioterapisti e psiconcologi per approfondire gli aspetti della malattia e come si arriva alla diagnosi.

Diritti del malato - 04 Aprile 2019

Si può essere licenziati per superamento del periodo di comporto se la malattia è di tipo oncologico?

Risponde: GIANLUCA GERMANI - AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE PRESSO SPOLVERATO E SOCI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA

I contratti collettivi nazionali regolamentano il modo in cui viene calcolata la durata del periodo di comporto, ovvero il periodo durante il quale il lavoratore che si assenta per cure o terapie salvavita può conservare il proprio posto di lavoro. Il lavoratore che si assenterà oltre questo periodo potrà essere licenziato per giustificato motivo oggettivo

La risposta è sì. Dovremmo andare a vedere, tuttavia, cosa disciplina il CCNL, ovvero il contratto collettivo nazionale sul lavoro applicato al singolo dipendente. Alcuni contratti nazionali, infatti, prevedono che i giorni di assenza per malattia e per ricevere cure o terapie salvavita dovute alle patologie gravi come quelle oncologiche vengano esclusi dal periodo di comporto. Altri CCNL, invece, come ad esempio quello commercio, prevede che i giorni di assenza per malattia o per sottoporsi a cure e terapie salvavita saranno ricompresi nel periodo di comporto. Pertanto il lavoratore che, nel caso ad esempio del contratto collettivo nazionale terziario ConfCommercio, superi i 180 giorni, nei quali verranno ricomprese le assenze per malattia per patologie gravi, possa essere licenziato. Il licenziamento ricadrà nella tipologia dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Diritti del malato - 28 Marzo 2019

Quali sono le tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o oncoematologiche?

Risponde: GIANLUCA GERMANI - AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE PRESSO SPOLVERATO E SOCI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA

I contratti collettivi nazionali garantiscono alcune tutele per il lavoratore con una patologia grave, tra cui ricordiamo il diritto ad assentarsi per le cure e il diritto a conservare il proprio posto di lavoro.

Non esiste una disciplina specifica in materia di assenze per patologie ematologiche o oncologiche. Tuttavia i CCNL, i contratti collettivi nazionali, prevedono delle tutele a favore del lavoratore. Tra queste tutele ricordiamo principalmente il diritto a mantenere una retribuzione o un’indennità che potrà essere a carico dell’INPS, il diritto ad assentarsi per le cure che sono richieste dalla patologia, e il diritto, cosa più importante, a mantenere, a conservare il posto di lavoro per un periodo che è detto “periodo di comporto”.

Diritti del malato - 21 Marzo 2019

Esistono strumenti alternativi ai permessi come altri congedi lavorativi?

Risponde: GIANLUCA GERMANI - AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE PRESSO SPOLVERATO E SOCI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA

L’articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 preve la possibilità per il lavoratore disabile di richiedere un congedo retribuito della durata massima di 30 giorni annui. Esiste, inoltre, un congedo straordinario di due anni, non retribuito.

La risposta è sì. Esiste un congedo per cure disciplinato dall’articolo 7 del decreto legislativo 119 del 2011. Questo congedo darà diritto a non più di 30 giorni di congedo annui, dovrà essere presentata apposita domanda da parte del lavoratore disabile e il trattamento economico riservato al lavoratore che fruisca del congedo sarà quello previsto per le assenze per malattia. Altro congedo è quello straordinario di due anni che, tuttavia, non sarà retribuito.

Diritti del malato - 14 Marzo 2019

Ci sono dei limiti alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992?

Risponde: GIANLUCA GERMANI - AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE PRESSO SPOLVERATO E SOCI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA

I permessi ex legge 104/1992 possono essere richiesti sottoforma di tre giorni mensili oppure due ore giornaliere, a scelta del lavoratore disabile. Se a fruire dei permessi sono i familiari, potranno essere richiesti tre giorni ogni mese, soltanto se il malato non è ricoverato a tempo pieno.

La risposta è sì. L’articolo 33 prevede dei limiti a seconda di chi sia il richiedente del permesso 104. Se il richiedente è direttamente il lavoratore disabile, quest’ultimo potrà scegliere tra due ore giornaliere per giorno lavorativo o tre giorni mensili a sua scelta. Diversamente, i familiari, quindi il coniuge del lavoratore o i parenti e gli affini entro il secondo e il terzo grado, potranno fruire di tre giorni mensili a scelta. Condizione per la fruizione di questi ultimi è, tuttavia, che il lavoratore disabile non sia ricoverato a tempo pieno. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori part time, i permessi verranno riproporzionati in base all’orario ridotto. È importante ricordare altresì che i giorni di permesso non fruiti verranno persi.

Diritti del malato - 07 Marzo 2019

Patologie oncologiche ed ematologiche: i permessi di lavoro ex legge 104/1992 possono essere richiesti sia dal paziente che dai familiari?

Risponde: GIANLUCA GERMANI - AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE PRESSO SPOLVERATO E SOCI CONSULENTI DEL LAVORO DI PADOVA

La legge 104/1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia oncologica possa richiedere direttamente i permessi retribuiti. Altresì possono richiederlo i suoi familiari entro il terzo grado di parentela.

La risposta è sì. La legge 104 del 1992 prevede che il lavoratore disabile affetto da patologia ematologica o oncologica possa richiedere direttamente il permesso retribuito ex legge 104 del 1992. Altresì potranno richiederlo i familiari del lavoratore, ove per familiari riteniamo il coniuge del disabile o i parenti o affini entro il secondo e il terzo grado.

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